Regole fiscali delle operazioni intracomunitarie


Le relazioni commerciali tra società italiane con quelle estere e viceversa comportano la necessità di prendere in considerazione una serie di implicazioni fiscali tipiche per le operazioni internazionali, sia in ambito comunitario che per i mercati al di fuori dell’Unione Europea.

Occorre ricordarsi che si tratta di un concetto molto complesso, difficilmente racchiudibile in poche righe. Perciò cercheremo di richiamare aspetti principali delle operazioni intracomunitarie. Negli articoli successivi troverete il concetto di operazioni extra UE.

Operazioni intracomunitarie

Dal 1993 per operazioni intracomunitarie si intendono quelle di beni a titolo oneroso tra soggetti passivi d’imposta nei rispettivi Stati che vengono fisicamente trasportati da uno Stato membro in un altro Stato membro della UE (art. 41, D.L. n. 331/1993).

Per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si applicano, in considerazione della loro particolare natura (“intracomunitaria”),specifiche deroghe al principio della territorialità stabilito, in linea generale, dagli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972.

Va anche ricordato che per poter effettuare operazioni intracomunitarie tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono essere inclusi nell’archivio Vies (VAT information exchange system).

Per maggiori informazioni riguardo VIES cliccate qui https://blog.merkandi.it/senza-categoria/partita-iva-comunitaria/

Tutte le operazioni di compravendita tra aziende UE daranno quindi origine non a cessioni-acquisti intracomunitari, bensì a vere e proprie operazioni di importazione– esportazione con conseguente obbligo da parte del cedente-cessionario di portare a termine tutte le formalità doganali. Un’ operazione per poter essere definita intracomunitaria deve avere i seguenti requisiti:

  • onerosità: occorre che l’operazione di acquisto o cessione sia effettuata a titolo oneroso;

  • effettiva movimentazione: è necessario che il bene sia trasferito da uno Stato membro ad un altro, indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto;

  • soggettività passiva: è necessario che l’operazione abbia per contraenti soggetti passivi comunitari;

  • costituzione diritto di proprietà: occorre che l’operazione comporti la costituzione del diritto di proprietà, o di altro diritto reale, sul bene oggetto dello scambio.