Regole fiscali per le operazioni Extra-UE


Il crescente fenomeno di internazionalizzazione porta le imprese nazionali ad avere contatti economici in ogni parte del mondo, anche oltre UE.

Per operazioni intracomunitare si prega di vedere seguente articolo https://blog.merkandi.it/senza-categoria/regole-fiscali-delle-operazioni-intracomunitarie/

 

Le operazioni fiscali con imprese extra-UE sono disciplinate dal D.P.R. 633/1972.

Per prima cosa, va ricordato che i prodotti trasportati o spediti fuori dal UE vengono considerati esportati (art. 8, D.P.R. 633/1972). L’esportazione deve essere provata con gli opportuni visti al fine di giustificare l’emissione della fattura senza applicazione dell’imposta.

La norma IVA prevede, per queste operazioni, la non imponibilità in Italia che, però, devono essere soddisfatti due seguenti requisiti:

– i beni devono essere spediti o trasportati dal cedente al di fuori del territorio doganale comunitario;

– è richiesto il trasferimento del diritto di proprietà (o di un diritto reale di godimento) dei beni esportati.

Le cessioni all’esportazione si distinuono in:

esportazioni dirette, quando la consegna è effettuata dal fornitore italiano al cessionario extracomunitario (sono le operazioni disciplinate dalle lett. a) e b) del co. 1 dell’art. 8);

esportazioni indirette, quando la consegna è effettuata in Italia ad un “esportatore abituale” (sono le operazioni disciplinate dalla lett. c) del co. 1 dell’art. 8).

Da ricordareche rientrano nella categoria delle cessioni all’esportazione, non imponibili IVA, a prescindere dal soggetto che fornisce i materiali, le consegne all’estero di beni anche in dipendenza di contratto di appalto, limitatamente al corrispettivo dei beni esportati.

Per quanto riguarda le procedure, bisogna seguire seguenti regole:

– esportazione è basata su “visto uscire” apposto dall’ufficio doganale sull’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico(DAU); il “visto uscire”, apposto solo se richiesto dall’operatore interessato, è un timbro recante l’indicazione del nome dell’ufficio e della data a conferma dell’avvenuta esportazione. L’attestazione relativa al “visto uscire” è costituita dal: “merce uscita dal territorio doganale come da visto apposto dalla Dogana di …, in data del …, sul documento di esportazione n. …, del …, della Dogana di ….“;

– il cedente italiano non può avvalersi della fatturazione differita, in quanto il compimento dell’operazione di esportazione richiede la presentazione in Dogana della fattura di vendita; solo in caso di esportazioni dirette tramite commissionario e di esportazioni in triangolazione è ammessa la fatturazione differita;

– per le esportazioni tramite commissionario, la prova dell’esportazione è costituita: a) per il committente, dalla copia (o fotocopia) dell’esemplare n. 3 del DAU, munito del visto apposto dall’ufficio doganale; b) per il commissionario, dal documento doganale (DAU), munito del visto apposto dall’ufficio doganale.